Disposizioni Transitorie e Finali
- I
- Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato
esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
- II
- Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti
tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti
delle due Camere.
- III
- Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori,
con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati
presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative; hanno
fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa
quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta
della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della
reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale
speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere
nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto
di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica
rinuncia al diritto di nomina a senatore.
- IV
- Per la prima elezione del Senato il Molise e considerato come Regione a
se stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
- V
- La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge,
ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
- VI
- Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti,
salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei
tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge
al riordinamento del tribunale supremo militare in relazione all'art. III.
- VII
- Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario
in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale,
la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle
forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione. I giudici della Corte Costituzionale nominati nella prima
composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione
e durano in carica dodici anni.
- VIII
- Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione
il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando
non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le
funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni
di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali,
che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro
uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessita, trarre il proprio
personale da quello dello Stato e degli enti locali.
- IX
- La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione,
adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni.
- X
- Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo I 16, si applicano
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma
restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformita con l'articolo 6.
- XI
- Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono,
con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco
di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste
dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di
sentire le popolazioni interessate.
- XII
- È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per
non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili
del regime fascista.
- XIII
- I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono
ricoprire uffici pubblici ne cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia,
alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso
e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio
nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti
maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti
reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
- XIV
- I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti
prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano
e conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
- XV
- Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge
il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento
provvisorio dello Stato.
- XVI
- Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali
che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
- XVII
- L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare,
entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica,
sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno
delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere
convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite
alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma
primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo
le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano
al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni
e proposte di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di risposta scritta. L'Assemblea Costituente, agli effetti
di cui al secondo comma del presente articolo, e convocata dal suo Presidente
su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
- XVIII
- La presente Costituzione e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente
ed entra in vigore il 1 gennaio 1948. Il testo della Costituzione e depositato
nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto,
durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne
cognizione. Legge costituzionale 9-2-63 n.2 (G.U. 12-2-63 n.40) Art 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto. Il
numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati
tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo
i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti. Art 57. Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi
è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero
senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta
dall'ultimo censimento generale sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti. [N.B.: che il Molise ne abbia due è stato aggiunto con
legge costituzionale 27-12-63 n.3 (G.U. 4-1-64 n.3) quindi si modifica anche
l'art. 131.] Art 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può
essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Legge costituzionale 22-11-67 n.2 (G.U. 25-11-67 n.294)
- Art. 135
- La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati per
un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche
a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni d'esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati
per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento,
e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte
elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile
fermi in ogni casi i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento,
di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato
e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa
contro il Presidente della Republica e contro i ministri intervengono, oltre
i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco
di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a senatore, che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
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