PARTE II Ordinamento della Repubblica
TITOLO I Il Parlamento
Sezione I - Le Camere
- Art. 55
- Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei
soli casi stabiliti dalla Costituzione.
- Art. 56
- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto,
in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore
a quarantamila. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
- Art. 57
- Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna
Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per
frazione superiore a centomila. Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
- Art. 58
- I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che
hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a
senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
- Art. 59
- È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e stato Presidente
della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori
a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti
nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
- Art. 60
- La Camera dei deputati e eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica
per sei. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se
non per legge e soltanto in caso di guerra.
- Art. 61
- Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine
delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dalle elezioni. Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati
i poteri delle precedenti.
- Art. 62
- Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio
e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria
per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di
un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una
Camera, e convocata di diritto anche l'altra.
- Art. 63
- Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente
e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
- Art. 64
- Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei
suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere
e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide
se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte
delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
- Art. 65
- La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere.
- Art. 66
- Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
- Art. 67
- Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
- Art. 68
- I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse
e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della
Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a procedimento penale; ne può essere arrestato, o altrimenti
privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale
o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per
il quale e obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Eguale autorizzazione
è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro
del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
- Art. 69
- I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II - La formazione delle leggi
- Art. 70
- La funzione legislativa e esercitata collettivamente dalle due Camere.
- Art. 71
- L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro
delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte
di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
- Art. 72
- Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme
del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa,
che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza. Puo altresì stabilire in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge e rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono
che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto
alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera
e sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale
e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
- Art. 73
- Le leggi sono promulgate dai Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
- Art. 74
- Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può
con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se
le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
- Art. 75
- È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale
o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non e ammesso
il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera
dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina
le modalità di attuazione del referendum.
- Art. 76
- L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- Art. 77
- Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità
e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con la forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per
la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate
e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio,
se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti non convertiti.
- Art. 78
- Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
- Art. 79
- L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su
legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla proposta di delegazione.
- Art. 80
- Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,
o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni
di leggi.
- Art. 81
- Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
- Art. 82
- Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo
da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II Il Presidente della Repubblica
- Art. 83
- Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente
della Repubblica ha luogo per scru- tinio segreto a maggioranza di due terzi
della assemblea. Dopo il terzo scrutinio e sufficiente la maggioranza assoluta.
- Art. 84
- Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e
politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica e incompatibile con qualsiasi
altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.
- Art. 85
- Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni
prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca
in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di
tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni
dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri
del Presidente in carica.
- Art. 86
- Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento
permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente
della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto
se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
- Art. 87
- Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale. Puo inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve
i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio
superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le
pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Art. 88
- Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tali facolta
negli ultimi sei mesi del suo mandato.
- Art. 89
- Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
- Art. 90
- Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa
dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
- Art. 91
- Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III Il Governo
Sezione I - Il Consiglio dei ministri
- Art. 92
- Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio
e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri
e, su proposta di questo, i ministri.
- Art. 93
- Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere
le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
- Art. 94
- Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda
o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere
per ottenere la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere
su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione
di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della
Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione.
- Art. 95
- Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
- Art. 96
- Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato
d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni.
Sezione II - La Pubblica Amministrazione
- Art. 97
- I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.
- Art. 98
- I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri
del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all estero.
Sezione III - Gli organi ausiliari
- Art. 99
- Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei
modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie
e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa
legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla
legge.
- Art. 100
- Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei Conti esercita
il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e
anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa,
nei casi e nelle forme stabiliti dalla legg, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge
assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte
al Governo.
TITOLO IV La Magistratura
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
- Art. 101
- La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti
soltanto alla legge.
- Art. 102
- La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti
e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere
istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
- Art. 103
- Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi. La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forme armate.
- Art. 104
- La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal
Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente
e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti
sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra
professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra
i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano
in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono,
finche sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, ne far
parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
- Art. 105
- Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni
e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
- Art. 106
- Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione
del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio
di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di
universita in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio
e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
- Art. 107
- I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito
a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario
o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di
promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto
per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie
stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
- Art. 108
- Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite
con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
- Art. 109
- L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
- Art. 110
- Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano
al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
Sezione II - Norme sulla giurisdizione
- Art. 111
- Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le
sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, e sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro
le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in
Cassazione e ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
- Art. 112
- Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
- Art. 113
- Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale
non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione
o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di
giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V Le Regioni, le Provincie, i Comuni
- Art. 114
- La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
- Art. 115
- Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principi fissati nella Costituzione.
- Art. 116
- Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia
e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia,
secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
- Art. 117
- La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre Regioni:
- - ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- - circoscrizioni comunali;
- - polizia locale urbana e rurale;
- - fiere e mercati;
- - beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- - istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- - musei e biblioteche di enti locali;
- - urbanistica;
- - turismo e industria alberghiera;
- - tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- - viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- - navigazione e porti lacuali;
- - acque minerali e termali;
- - cave e torbiere;
- - caccia;
- - pesca nelle acque interne;
- - agricoltura e foreste;
- - artigianato;
- - altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione.
- Art. 118
- Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate
nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale,
che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie,
ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare
alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita
normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai
Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
- Art. 119
- Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti
da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato
delle Provincie e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri
e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le
spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a
scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le
Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità
stabilite con legge della Repubblica.
- Art. 120
- La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o
transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra
le Regioni. Non puo limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque
parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
- Art. 121
- Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione
e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta
regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della
Giunta rappresenta la Regione: promulga le leggi ed i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo centrale.
- Art. 122
- Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge
della Repubblica. Nessuno puo appartenere contemporaneamente a un Consiglio
regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza
per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio
regionale tra i suoi componenti.
- Art. 123
- Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con
le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione
interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa
e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e
la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo Statuto è
deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
ed è approvato con legge della Repubblica.
- Art. 124
- Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende
alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle
esercitate dalla Regione.
- Art. 125
- Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione
è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei
modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può
in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di
promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte
del Consiglio regionale. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge
della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo
della Regione.
- Art. 126
- Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito
del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto
analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per dimissioni
o per impossibilita di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento e disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica,
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di
scioglimento e nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio
regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria
amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da
sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
- Art. 127
- Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario
che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata
nei dieci giorni dall'apposizione del visto ed entra in vigore non prima
di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata
urgente dai Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente,
la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal
Consigio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio
regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio
regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione,
promuovere la questione di legittimita davanti alla Corte Costituzionale,
o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso
di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
- Art. 128
- Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati
da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
- Art. 129
- Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale
e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari
con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
- Art. 130
- Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica,
esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità
sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi
determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito,
nella forma di richiesta motivata, agli enti deliberanti, di riesaminare
la loro deliberazione.
- Art. 131
- Sono costituite le seguenti Regioni:
- - Piemonte;
- - Valle d'Aosta;
- - Lombardia;
- - Trentino-Alto Adige;
- - Veneto;
- - Friuli-Venezia Giulia;
- - Liguria;
- - Emilia-Romagna;
- - Toscana;
- - Umbria;
- - Marche;
- - Lazio;
- - Abruzzi e Molise;
- - Campania;
- - Puglia;
- - Basilicata;
- - Calabria;
- - Sicilia;
- - Sardegna.
- Art. 132
- Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regiona]i, disporre
la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo
di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta
sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si puo, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta,
siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
- Art. 133
- Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,
su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite
le popolazioni interessate, puo con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI Garanzie Costituzionali
Sezione I - La Corte Costituzionale
- Art. 134
- La Corte Costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato
e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse
contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.
- Art. 135
- La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati per
un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche
a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni d'esercizio. La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo
le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili. L'ufficio
di giudice della Corte e incompatibile con quello di membro del Parlamento
o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato,
e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa
contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di
ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilità a senatore.
- Art. 136
- Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma
di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della
Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali.
- Art. 137
- Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e
le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria
sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte. Contro le decisioni della Corte Costituzionale non e ammessa
alcuna impugnazione.
Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
- Art. 138
- Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte
a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori
o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è
promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
- Art. 139
- La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
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