PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini
TITOLO I I Rapporti Civili
- Art. 13
- La libertà personale è inviolabile. Non e ammessa forma alcuna
di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi
altra restrizione della liberta personale, se non per atto motivato dall'autorita
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali
di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorita giudiziaria
e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
- Art. 14
- Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni
o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge
secondo le garanzie prescritte per la tutela della liberta personale. Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
- Art. 15
- La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire
soltanto per atto motivato dell'autorita giudiziaria con le garanzie stabilite
dalla legge.
- Art. 16
- Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce
in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione
può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino e libero
di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi
di legge.
- Art. 17
- I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
- Art. 18
- I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite
le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare.
- Art. 19
- Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne
in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari
al buon costume.
- Art. 20
- Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione
od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative,
nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
- Art. 21
- Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro
soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o
nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione
dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il
sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali
di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida
nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo
d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale,
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.
- Art. 22
- Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
- Art. 23
- Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se
non in base alla legge.
- Art. 24
- Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina
le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
- Art. 25
- Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
- Art. 26
- L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può
in alcun caso essere ammessa per reati politici.
- Art. 27
- La responsabilita penale è personale. L' imputato non e considerato
colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non
nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
- Art. 28
- I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II Rapporti Etico-Sociali
- Art. 29
- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
- Art. 30
- È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge
assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge
detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
- Art. 31
- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose. Protegge la maternita, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
- Art. 32
- La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
- Art. 33
- L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La
Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di
istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La
legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà
e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni
di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione
ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università
ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato.
- Art. 34
- La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
TITOLO III Rapporti Economici
- Art. 35
- La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura
la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce
gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare
i diritti del lavoro. Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero.
- Art. 36
- Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita
e qualita del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e
alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata
lavorativa e stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale
e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
- Art. 37
- La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro,
le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le con- dizioni di lavoro
devono consentire l'adempimento della sua essen- ziale funzione familiare
e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La
legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce
ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
- Art. 38
- Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno
diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze
di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita e vecchiaia, disoccupazione
involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è
libera.
- Art. 39
- L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno
a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
- Art. 40
- Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
- Art. 41
- L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi
in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina
i programmi e i controlli opportuni perché l'attivita economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
- Art. 42
- La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta
e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento
e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile
a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria
e i diritti dello Stato sulle eredità.
- Art. 43
- A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente
o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad
enti pubblici o a comunita di lavoratori o di utenti determinate imprese
o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali
o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
- Art. 44
- Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire
equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e
le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostituzione delle unita produttive; aiuta la piccola
e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
- Art. 45
- La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere
di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove
e favorisce l'incremento con i mezzi piu idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela
e allo sviluppo dell'artigianato.
- Art. 46
- Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con
le esigenze della produzione la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori
a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione
delle aziende.
- Art. 47
- La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio
popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del paese.
TITOLO IV Rapporti Politici
- Art. 48
- Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età. Il voto e personale ed eguale, libero e segreto. Il
suo esercizio e dovere civico. Il diritto di voto non può essere
limitato se non per incapacita civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile
o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
- Art. 49
- Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
- Art. 50
- Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
- Art. 51
- Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai
pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche
elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento
e di conservare il suo posto di lavoro.
- Art. 52
- La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio
militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino,
ne l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si
informa allo spirito democratico della Repubblica.
- Art. 53
- Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a
criteri di progressività.
- Art. 54
- Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
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