Libro V
Del lavoro
Titolo V
Delle società
Capo IX
Delle società costituite all'estero od operanti all'estero
2505. Società costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato.
Le società costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validità dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana.
2506. Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato.
Le società costitute all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.
Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall’art. 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.
2507. Società estere di tipo diverso da quelle nazionali.
Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.
2508. Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità.
Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
2509. Società costituite nel territorio dello Stato con attività all'estero.
Le società che si costituiscono nel territorio dello Stato, anche se l'oggetto della loro attività è all'estero, sono soggette alle disposizioni della legge italiana.
2510. Società con prevalenti interessi stranieri.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.