Libro V
Del lavoro
Titolo V
Delle società
Capo VIII
Della trasformazione, della fusione e della scissione delle società
Sezione I
Della trasformazione delle società
2498. Trasformazione in società aventi personalità giuridica.
La deliberazione di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l' atto costitutivo del tipo di società adottato.
Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'articolo 2343 e deve essere iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.
La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
2499. Responsabilità dei soci.
La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
2500. Assegnazione di azioni e quote.
Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo bilancio approvato.
Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con l'osservanza dell'articolo 2474.
Sezione II
Della fusione delle società
2501. Forme di fusione.
La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
2501 bis. Progetto di fusione.
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni e delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni e delle quote assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.
Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, il progetto di fusione è altresì pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno un mese prima della data fissata per la deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione dell'avvenuta iscrizione del progetto nel registro delle imprese a norma del precedente comma.
2501 ter. Situazione patrimoniale.
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.
La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
2501 quater. Relazione degli amministratori.
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni e delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.
2501 quinquies. Relazione degli esperti.
Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale; le società partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci a ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
La relazione, quanto alle società quotate in borsa, è redatta da società di revisione.
2501 sexies. Deposito di atti.
Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione sia deliberata:
1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'articolo 2501 quater e le relazioni degli esperti indicate nell'articolo 2501 quinquies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione;
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501 ter.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.
2502. Deliberazione di fusione.
La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.
2502 bis. Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione.
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501 sexies, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 2411 e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501 bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501 sexies; il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 2411 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI e VII.
2503. Opposizione dei creditori.
La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'articolo 2501 bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito.
Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.
2503 bis. Obbligazioni.
I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'articolo 2415.
2504. Atto di fusione.
La fusione deve essere fatta per atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.
Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'atto di fusione deve essere altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell' articolo 2501 bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese.
2504 bis. Effetti della fusione.
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall' 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce l' 2501 bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.
2504 ter. Divieto di assegnazione di azioni o quote.
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.
2504 quater. Invalidità della fusione.
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell' 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
2504 quinquies. Incorporazione di società interamente possedute.
Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell' 2501 bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli articoli 2501 quater e 2501 quinquies.
2504 sexies. Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale.
Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana disposta dagli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 si applicano per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'articolo 2457-ter.
Sezione III
Della scissione delle società
2504 septies. Forme di scissione.
La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una società può eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di una nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
2504 octies. Progetto di scissione.
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501 bis ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio;
se il trasferimento del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società trasferente e le società beneficiarie.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le società interessate all'operazione in proporzione della sua quota di partecipazione originaria.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2501 bis.
2504 novies. Norme applicabili.
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501 ter e 2501 quater.
La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.
La relazione degli esperti è regolata dall'articolo 2501 quinquies. Tale relazione non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Sono altresì applicabili agli articoli 2501 sexies, 2502, 2502 bis, 2503, 2503 bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater e 2504 sexies.
2504 decies. Effetti della scissione.
La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501 bis, numeri 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.