CODICE CIVILE

Libro V
Del lavoro.

Titolo V
Delle società

Capo V
Della società per azioni

Sezione XII
Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici (1)

2458. Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici. Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci.
Gli amministratori e sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

2459. Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente.

2460. Presidenza del collegio sindacale. Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.

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(1) V. ora decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (convertito nella legge 30 luglio 1994, n. 474 con modificazioni).