Libro V
Del lavoro
Titolo V
Delle società
Capo V
Della società per azioni
Sezione I
Disposizioni generali
2325. Nozione. Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
2326. Denominazione sociale. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni.
2327. Ammontare minimo del capitale. La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a duecento milioni di lire.
2328. Atto costitutivo. La società deve costituirsi per atto pubblico. L’atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci, e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi:
2) la denominazione, la sede della società, e le eventuali sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore;
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori;
9) il numero degli amministratori e i loro poteri; indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la durata della società;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche so forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.
2329. Condizioni per la costituzione. Per procedere alla costituzione della società è necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro;
3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
Le somme depositate a norma del numero 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l’avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. L’istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l’inosservanza del presente divieto.
Se entro un anno dal deposito l’iscrizione non ha avuto luogo, le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori.
2330. Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l’avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell’articolo 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell’atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni stabilita dalla legge per la costituzione della società e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione della società nel registro.
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla Corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l’articolo 2299.
2330 bis. Pubblicazione dell’atto costitutivo. L’atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso l’ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell’art. 2343.
2331. Effetti dell’iscrizione. Con l’iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.
L’emissione e la vendita delle azioni prima dell’iscrizione della società sono nulle.
2332. Nullità della società. Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancanza dell'atto costitutivo;
2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
3) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2330 relative al controllo preventivo;
4) illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale;
5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;
6) inosservanza della disposizione di cui all'articolo 2329, numero 2;
7) incapacità di tutti i soci fondatori;
8) mancanza della pluralità dei fondatori.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.
Sezione II
Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione
233. Programma e sottoscrizione delle azioni. La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l’oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo, l’eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L’atto deve indicare il cognome e il nome, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.
2334. Versamenti e convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori. Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal numero 2 dell’articolo 2329.
Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall’obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest’ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal numero 2 dell’articolo 2329, devono convocare l’assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con l’indicazione delle materie da trattare.
2335. Assemblea dei sottoscrittori. L’assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;
2) delibera sul contenuto dell’atto costitutivo;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale.
L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.
2336. Stipulazione e deposito dell’atto costitutivo. Eseguito quanto è prescritto nell’articolo precedente, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l’atto costitutivo, che deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2330.
Sezione III
Dei promotori e dei soci fondatori
2337. Promotori. Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'articolo 2333.
2338. Obbligazioni dei promotori. I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempreché siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
2339. Responsabilità dei promotori. I promotori sono solidalmente responsabili vero la società e verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
2340. Limiti dei benefici riservati ai promotori. I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
2341. Soci fondatori. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.
Sezione IV
Dei conferimenti
2342. Conferimenti. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
2343. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società.
2343 bis. Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori.
L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese; del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
2344. Mancato pagamento delle quote.
Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro
l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
2345. Prestazioni accessorie.
Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso d'inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme [corporative] (1) applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori (2).
Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.
———————————
(1) Le parentesi quadre indicano le disposizioni implicitamente abrogate per l'avvenuta soppressione degli organi corporativi centrali (r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721) e delle associazioni sindacali fasciste (d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369).
(2) V. art. 20 delle legge 29 dicembre 1962, n. 1755 sulla ritenuta di acconto.