Libro V
Del lavoro
Titolo IV
Del lavoro subordinato in particolari rapporti
Capo I
Disposizioni generali
2239. Norme applicabili. I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Capo II
Del lavoro domestico
2240. Norme applicabili.
Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo capo, e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.
2241. Periodo di prova.
Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.
2242. Vitto, alloggio e assistenza.
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e alla assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
2243. Periodo di riposo.
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto [dopo un anno di ininterrotto servizio] (1), ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.
2244. Recesso.
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.
Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l'anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.
2245. Indennità di anzianità.
In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio, [salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie] (2).
L'ammontare dell'indennità è determinato sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio (3).
[Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie] (4).
2246. Certificato di lavoro.
Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.
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(1) Inciso dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. cost. 17 febbraio 1969, n. 16.
(2) Inciso dapprima modificato implicitamente ad opera dell'art. 17 della legge 2 aprile 1958, n. 339, che ha riconosciuto la spettanza dell'indennità di anzianità anche «in caso di licenziamento o di dimissioni». Successivamente l'art. 17 cit. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. cost. 4 maggio 1972, n. 85, «nella parte in cui esclude il diritto alla indennità di anzianità in caso di licenziamento in tronco».
(3) Comma implicitamente modificato dall'art. 17 della legge 2 aprile 1958, 339.
(4) Comma implicitamente abrogato dall'art. 17 della legge 2 aprile 1958, 339.