- 1. Capacità giuridica.
- La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la
legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.
(1)
- 2. Maggiore età. Capacità di agire.
- La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la
maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali
non sia stabilita una età diversa.Sono salve le leggi speciali che stabiliscono
un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal
caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono
dal contratto di lavoro.
- 3. (2)
- 4. Commorienza.
- Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non
consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.
- 5. Atti di disposizione del proprio corpo.
- Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione
permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge,
all'ordine pubblico o al buon costume.
- 6. Diritto al nome.
- Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono
il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei
casi e con le formalità dalla legge indicati.
- 7. Tutela del diritto al nome.
- La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire
pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la
cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L'autorità giudiziaria
può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
- 8. Tutela del nome per ragioni familiari.
- Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi,
pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un
interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.
- 9. Tutela dello pseudonimo.
- Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome,
può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7.
- 10. Abuso dell'immagine altrui.
- Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta
o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge
consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei
detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può
disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
(1) Comma abrogato dall'art. 1 del r.d.l. 20 maggio 1944, n. 25, e dall'art. 3 del d.lg.lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39.
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