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Modificazioni ed integrazioni delle norme del codice penale e
del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.
Art.1.
- All'articolo 392 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto
il seguente:
"Si ha, altresì, violenza sulle cose, allorché un programma informatico
viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero
viene impedito o turbato il funzionamento d un sistema informatico
o telematico".
Art.2.
- L'articolo 420 del codice penale è sostituto dal seguente:
"Art. 420. - (Attentato a impianti di pubblica utilità). - Chiunque
commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti
di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette
un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici
o di pubblica utilità , ovvero dati, informazioni o programmi
in essi contenuti o ad esso pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto
o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi, ovvero
l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto
o del sistema, la pena è della reclusione da tre a otto anni".
Art.3.
- Dopo l'articolo 491 del codice penale è inserito il seguente:
Art. 491-bis - (Documenti informatici) - Se alcuna delle falsità
previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico
o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti
rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal
fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico
contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi
specificamente destinati ad elaborarli".
Art.4.
- Dopo l'articolo 615-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 615-ter. - (Accesso abusivo ad un sistema iinformatico o
telematico). - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero
vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il
diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita
anche abusivamente la professione di investigatore privato, o
con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole, per commetere il fatto usa violenza sulle
cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del
sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento,
ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni
o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi
informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico
o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile
o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente,
della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela
della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Art.615-quater.- (Detenzione e diffusione abusiva di codici di
accesso a sistemi informatici o telematici). - Chiunque, al fine
di procurare a sè o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri
un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica
o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso
ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di
sicurezza, o comunque fornisce iistruzioni idonee al predetto
scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa
sino a lire dieci milioni.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da
lire dieci milioni a venti milioni se riccorre taluna delle circostanze
di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
Art 615-quinquies. - (Diffusione di programmi diretti a danneggiare
o interrompere un sistema informatico). - Chiunque diffonde, comunica
o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto,
avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema
informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti
o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale,
o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione
sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni".
Art.5.
- Nell'articolo 616 del codice penale, il quarto comma è sostituito
dal seguente:
"Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza"
si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatiica
o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione
a distanza".
Art.6.
- Dopo l'art. 617-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 617-quater. - (Intercettazione, impedimento o interruzione
illecita di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque
fraudelentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero
le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusone da sei
mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena
si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione
al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni
di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela
della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da
uno a cnque anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato
dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi
pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio,
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla
funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore
del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato.
Art.617-quinquies. - (Installazione di apparecchiature atte ad
intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche
o telematiche). - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge,
installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico
ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione
da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti
dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
Art.617.-sexies. - (Falsificazione, alterazione o soppressione
del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche). -
Chiunque, al fine di procurare ad altri o a sè un vantaggio o
di arrecare ad altri un danno , forma falsamente, ovvero altera
o sopprime in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente
intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito,
qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la
reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti
dal quarto comma dell'articolo 617-quater".
Art. 7.
- Nell'articolo 621 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito
il seguente:
"Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato
documento anche qualunque supporto informatico contenente dati,
informazioni o programmi".
Art. 8.
- L'articolo 623-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art.623-bis (Altre comunicazioni e conversazioni). - Le disposizioni
contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni
e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche,
si applicanmo a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni,
immagini o altri dati".
Art. 9.
- Dopo l'articolo 635 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 635-bis.- (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici).
- Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi,
informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma
dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della
qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da
uno a quattro anni".
Art.10.
- Dopo l'articolo 640-bis del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 640-ter. - (Frode informatica). - Chiunque, alterando in
qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico
o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni
o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o
ad esso pertinenti, procura a sèì o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da
lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze
previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero
se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del
sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che
ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra
circostanza aggravante".
Art. 11.
- Dopo l'articolo 266 del codice di procedura penale è inserito
il seguente:
"Art. 266-bis. - (Intercettazioni di comunicazioni informatiche
o telematiche) -1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati
nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego
di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione
del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici
ovvero intercorrente tra due sistemi".
Art. 12.
- L'articolo 268 del codice di procedura penale è così modificato:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche
o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni
siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati";
b) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che,
entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà
di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere
cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche
indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti,
procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni
e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero
e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale ovvero la stampa
in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi
di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando
le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle
perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo
per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare
eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico.
In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche
o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto
dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal
comma 7".
Art. 13.
- Al comma 1 dell'articolo 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356,
dopo le parole "e di altre forme di telecomunicazione" sono inserite
le seguenti: "ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi
informatici o telematici".
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