Libro VI
Della tutela dei diritti
Titolo V
Della prescrizione e della decadenza
Capo I
Della prescrizione
Sezione I
Disposizioni generali
2934. Estinzione dei diritti.
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
2935. Decorrenza della prescrizione.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
2936. Inderogabilità delle norme sulla prescrizione.
È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.
2937. Rinunzia alla prescrizione.
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
2938. Non rilevabilità d'ufficio.
Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
2939. Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi.
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.
2940. Pagamento del debito prescritto.
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
Sezione II
Della sospensione della prescrizione
2941. Sospensione per rapporti tra le parti.
La prescrizione rimane sospesa:
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la potestà di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
2942. Sospensione per la condizione del titolare.
La prescrizione rimane sospesa:
1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
Sezione III
Dell'interruzione della prescrizione
2943. Interruzione da parte del titolare.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si
inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o
esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a
costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una
parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la
propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
2944. Interruzione per effetto di riconoscimento.
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di
colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
2945. Effetti e durata dell`interruzione.
Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi
due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in
cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo
periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione
dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che
definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza
resa sull’impugnazione.
Sezione IV
Del termine della prescrizione
§ 1
Della prescrizione ordinaria
2946. Prescrizione ordinaria. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
§ 2
Delle prescrizioni brevi
2947. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si
prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di
ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il
reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche
all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla
prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il
diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai
primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla
data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
2948. Prescrizione di cinque anni.
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1 bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro
corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente
ad anno o in termini più brevi; (1)
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
2949. Prescrizione in materia di società.
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali,
se la società è iscritta nel registro delle imprese.
Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che
spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi
stabiliti dalla legge.
2950. Prescrizione del diritto del mediatore.
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della
provvigione.
2951. Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e
dal contratto di trasporto.
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto
ha inizio o termine fuori d’Europa.
Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di
sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o
sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti
verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall’articolo 1679.
2952. Prescrizione in materia di assicurazione.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle
singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono
in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni
dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal
giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha
promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o
dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché
il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il
diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato
verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
2953. Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di
dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
§ 3
Delle prescrizioni presuntive
2954. Prescrizione di sei mesi.
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per
l’alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso
termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
2955. Prescrizione di un anno.
Si prescrive in un anno il diritto:
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a
mesi o a giorni o a ore;
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non
superiori al mese; (1)
3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione per
il prezzo della pensione e dell’istruzione;
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella
loro qualità;
5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa
commercio;
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
2956. Prescrizione di tre anni.
Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi
superiori al mese; (1)
2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il
rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo
più lungo di un mese.
2957. Decorrenza delle prescrizioni presuntive.
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione
periodica o dal compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori
legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione
delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari non terminati, la
prescrizione decorre dall’ultima prestazione.
2958. Corso della prescrizione.
La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di
somministrazioni o di prestazioni.
2959. Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.
L’eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati
dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che
l’obbligazione non è stata estinta.
2960. Delazione di giuramento.
Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la
prescrizione è stata opposta può deferire all’altra parte il giuramento
per accertare se si è verificata l’estinzione del debito.
Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai
loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell’estinzione
del debito.
2961. Restituzione di documenti.
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori
legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle
liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti
terminate.
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal
compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il
giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti
o le carte.
Si applica in questo caso il disposto dell’articolo 2959.
§ 4
Del computo dei termini
2962. Compimento della prescrizione.
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.
2963. Computo dei termini di prescrizione.
I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.
Capo II
Della decadenza
2964. Inapplicabilità di regole della prescrizione.
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di
decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della
prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla
sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.
2965. Decadenze stabilite contrattualmente.
È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono
eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto.
2966. Cause che impediscono la decadenza.
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla
legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal
contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la
decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto
proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto
soggetto a decadenza.
2967. Effetto dell`impedimento della decadenza.
Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle
disposizioni che regolano la prescrizione.
2968. Diritti indisponibili.
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né
possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla
legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
2969. Rilievo d`ufficio.
La decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, salvo che,
trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il
giudice debba rilevare le cause d’improponibilità dell’azione.
———————————
(1) Numero dichiarato costituzionalmente illegittimoda C. cost. sent. 10 giugno 1966, n.63, «nella parte in cui consente che la prescrizione del
diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro»; tuttavia, la prescrizione decorre se il rapporto di lavoro è caratterizzato da stabilità: C. cost. 12 dicembre 1972, n. 174.