Libro VI
Della tutela dei diritti
Titolo III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di
prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
Capo V
Dei mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale
Sezione I
Dell'azione surrogatoria
2900.
Condizione, modalità ed effetti. Il creditore, per assicurare che siano
soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni
che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di
esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si
tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge,
non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
Il creditore, qualora
agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende
surrogarsi.
Sezione II
Dell'azione revocatoria
2901.
Condizioni. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o
a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli
atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle
sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore
conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o,
trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente
preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre,
trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del
pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse
partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le
prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo
oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a
revoca l’adempimento di un debito scaduto.
L’inefficacia dell’atto non
pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede , salvi
gli effetti della trascrizione della domanda di
revocazione.
2902. Effetti. Il creditore, ottenuta la
dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti
le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto
impugnato.
Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di
credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere
sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se
non dopo che il creditore è stato soddisfatto.
2903. Prescrizione
dell`azione. L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla
data dell’atto.
2904. Rinvio. Sono salve le disposizioni
sull’azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.
Sezione III
Del sequestro conservativo
2905.
Sequestro nei confronti del debitore o del terzo. Il creditore può
chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole
stabilite dal codice di procedura civile.
Il sequestro può essere chiesto
anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia
stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia
dell’alienazione.
2906. Effetti. Non hanno effetto in
pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno
per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il
pignoramento.
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente
il pagamento eseguito dal debitore, qualora l’opposizione sia stata proposta nei
casi e con le forme stabilite dalla legge.