Libro VI
Della tutela dei diritti
Titolo III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
Capo IV
Delle ipoteche
Sezione VI
Dell'ordine delle ipoteche
2852. Grado dell'ipoteca.
L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.
2853. Richieste contemporanee d'iscrizione.
Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.
2854. Ipoteche iscritte nello stesso grado.
I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo.
2855. Estensione degli effetti dell'iscrizione.
L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.
Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.
L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.
2856. Surrogazione del creditore perdente.
Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.
Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari.
2857. Limiti della surrogazione.
La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo, né sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione è stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente.
Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni.
Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l'incapienza.
Sezione VII
Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente
2858. Facoltà del terzo acquirente.
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di
acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i
creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle
ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo.
In mancanza, l’espropriazione segue contro di lui secondo le forme
prescritte dal codice di procedura civile.
2859. Eccezioni opponibili dal terzo acquirente.
Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore
alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia
preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le
eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a
questo dopo la condanna.
Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti
per la liberazione del bene dalle ipoteche.
2860. Capacità per il rilascio.
Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare.
2861. Termine ed esecuzione del rilascio.
Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria
del tribunale competente per l’espropriazione. La dichiarazione deve essere
fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento.
Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura
del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di
pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data,
al creditore procedente.
Sull’istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale
provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue
il processo di espropriazione.
Il terzo rimane responsabile della custodia dell’immobile fino alla
consegna all’amministratore.
2862. Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo.
Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti
reali resi pubblici contro il terzo prima dell’annotazione del rilascio.
Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al
terzo prima dell’acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la
vendita all’incanto eseguita contro di lui.
Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell’iscrizione
dell’ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro
fondo del terzo. Esse sono comprese nell’espropriazione del fondo ipotecato.
2863. Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono dell’esecuzione.
Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l’immobile
rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia
un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.
Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per
rinunzia o per inattività delle parti.
2864. Danni causati dal terzo e miglioramenti.
Il terzo è tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati
all’immobile in pregiudizio dei creditori iscritti.
Egli non può ritenere l’immobile per causa di miglioramenti; ma ha il
diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai
miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a
concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.
Se il prezzo non copre il valore dell’immobile nello stato in cui era prima
dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi
in due parti proporzionali ai detti valori.
2865. Frutti dovuti dal terzo.
I frutti dell’immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal
giorno in cui è stato eseguito il pignoramento.
Nel caso di liberazione dell’immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari
dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal
giorno della notificazione eseguita in conformità dell’articolo 2890.
2866. Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti.
Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l’immobile
o sofferto l’espropriazione ha ragione d’indennità verso il suo autore,
anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito.
Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del
creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati
acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno
trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo
titolo. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa
annotazione in conformità dell’articolo 2843.
Il subingresso non pregiudica l’esercizio del diritto di surrogazione
stabilito dall’articolo 2856 a favore dei creditori che hanno un’iscrizione
anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente.
2867. Terzo debitore di somma in dipendenza dell’acquisto.
Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in
dipendenza dell’acquisto, di una somma attualmente esigibile, la quale
basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente
proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento.
Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o è minore o diverso
da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché di comune
accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla
rispettiva concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua
obbligazione.
Nell’uno e nell’altro caso l’acquirente non può evitare di pagare,
offrendo il rilascio dell’immobile, ma, eseguito il pagamento, l’immobile
è liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all’alienante, e
il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni.
Sezione VIII
Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore
2868. Beneficio di escussione.
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.
2869. Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore.
L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
2870. Eccezioni opponibili dal terzo datore.
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall'articolo 2859.
2871. Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione.
Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero.
Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione e può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'articolo 2866.
Sezione IX
Della riduzione delle ipoteche
2872. Modalità della riduzione.
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è
stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto
dei beni.
Questa restrizione può aver luogo anche se l’ipoteca ha per oggetto un
solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano
comodamente distinguere.
2873. Esclusione della riduzione.
Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né
riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata
determinata per convenzione o per sentenza.
Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere
almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione
proporzionale per quanto riguarda la somma.
Nel caso d’ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo
l’iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l’ipoteca sia
ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in
parte, osservato il limite stabilito dall’articolo 2876 per il valore della cautela.
2874. Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale.
Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1) e 2)
dell’articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda
degli interessati, se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che
eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore
nell’iscrizione eccede di un quinto quella che l’autorità giudiziaria
dichiara dovuta.
2875. Eccesso nel valore dei beni.
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se
tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, supera
di un terzo l’importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a
norma dell’articolo 2855.
2876. Limiti della riduzione.
La riduzione si opera rispettando l’eccedenza del quinto per ciò che
riguarda la somma del credito e l’eccedenza del terzo per ciò che riguarda
il valore della cautela.
2877. Spese della riduzione.
Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal
creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione
abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal
creditore, nel qual caso sono a carico di quest’ultimo.
Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono
a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.
Sezione X
Dell'estinzione delle ipoteche
2878. Cause di estinzione.
L’ipoteca si estingue:
1) con la cancellazione dell’iscrizione;
2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato
dall’articolo 2847;
3) con l’estinguersi dell’obbligazione;
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’articolo 2742;
5) con la rinunzia del creditore;
6) con lo spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il
diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.
2879. Rinunzia all’ipoteca.
La rinunzia del creditore all’ipoteca deve essere espressa e deve risultare
da atto scritto, sotto pena di nullità.
La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla
cancellazione dell’ipoteca abbiano acquistato il diritto all’ipoteca
medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’articolo 2843.
2880. Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi.
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per
prescrizione indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla
data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di
sospensione e d’interruzione.
2881. Nuova iscrizione dell’ipoteca.
Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva
dell’obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è
dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca, e
l’iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione
e questa prende grado dalla sua data.
Sezione XI
Della cancellazione dell'iscrizione
2882. Formalità per la cancellazione.
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita
dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il
consenso del creditore.
Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli
2821, 2835 e 2837.
2883. Capacità per consentire la cancellazione.
Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può
consentire la cancellazione dell’iscrizione, se non è assistito dalle
persone il cui intervento è necessario per la liberazione.
Il rappresentante legale dell’incapace e ogni altro amministratore, anche
se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono
consentire la cancellazione dell’iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.
2884. Cancellazione ordinata con sentenza.
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata
con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo
emesso dalle autorità competenti.
2885. Cancellazione sotto condizione.
Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo
che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra
condizione, la cancellazione non può esser eseguita se non si fa
constatare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.
2886. Formalità per la cancellazione.
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al
conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata.
La cancellazione di un’iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in
margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale è
stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare
la sottoscrizione del conservatore.
2887. Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all’ordine.
La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell’obbligazione
risultante da un titolo all’ordine è consentita dal creditore risultante
nei registri immobiliari e l’atto di consenso deve essere presentato al
conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il
conservatore vi ha eseguito l’annotazione della cancellazione.
La cancellazione dell’ipoteca importa la perdita del diritto di regresso
contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.
2888. Rifiuto di cancellazione.
Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di
un’iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all’autorità
giudiziaria.
Sezione XII
Del modo di liberare i beni dalle ipoteche
2889. Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche.
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e
non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà
di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione
del suo titolo di acquisto.
Tale facoltà spetta all’ acquirente anche dopo il pignoramento, purché
nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell’articolo che segue.
2890. Notificazione.
L’acquirente deve far notificare per mezzo di ufficiale giudiziario, ai
creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto e al precedente
proprietario un atto nel quale siano indicati:
1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;
2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro
designazione, quale risulta dallo stesso titolo;
3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta
di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato
il prezzo.
In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a
quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in
caso di espropriazione.
Nell’atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio
nel comune dove ha sede il tribunale competente per l’espropriazione e deve
offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.
Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli
annunzi giudiziari.
2891. Diritto dei creditori di far vendere i beni.
Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata
dall’articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi
fideiussori ha diritto di richiedere l’espropriazione dei beni con ricorso
al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura
civile, purché adempia le condizioni che seguono:
1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui
eletto a norma dell’articolo precedente e al proprietario anteriore;
2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo
il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
3) che contenga l’offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto
del prezzo aumentato come sopra;
4) che l’originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal
richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
L’omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.
2892. Divieto di proroga dei termini.
I termini fissati dal secondo comma dell’articolo 2889 e dal primo comma
dell’articolo 2891 non possono essere prorogati.
2893. Mancata richiesta dell’incanto.
Se l’incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall’articolo
2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che
l’acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell’articolo
2890, numero tre.
La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato
il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura
civile.
2894. Effetti del mancato deposito del prezzo.
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito
dall’articolo 792 del codice di procedura civile, la richiesta di
liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la
responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.
2895. Desistenza del creditore.
La desistenza del creditore che ha richiesto l’incanto non può impedire
l’espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori
iscritti.
2896. Aggiudicazione al terzo acquirente.
Se l’aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di
trasferimento deve essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto
di acquisto.
2897. Regresso dell’acquirente divenuto compratore all’incanto.
Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l’immobile ha regresso
contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato
nel contratto di vendita.
2898. Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede.
Nel caso in cui il titolo di acquisto del terzo acquirente comprende
mobili e immobili o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi,
ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella
giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di
tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il
prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni
deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale
espresso nel titolo.
Il creditore che richiede l’espropriazione non può in nessun caso
essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili,
fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso
del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che
venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell’acquisto
e delle relative coltivazioni.
Sezione XIII
Della rinunzia e dell'astensione del creditore nell'epropriazione forzata
2899. Divieto di rinunzia a un'ipoteca a danno di altro creditore.
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall'articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita in caso di espropriazione, non può rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili né astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l'astensione favorisce un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.