CODICE CIVILE

Libro V
Del lavoro

Titolo I
Della disciplina delle attività professionali

Capo I
Disposizioni generali


2060. Del lavoro. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

2061. Ordinamento delle categorie professionali. L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.

2062. Esercizio professionale delle attività economiche. L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative] (1).

[Capo II
Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi]


[2063-2066] (1).

Capo III
Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate


2067. Soggetti. I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.

2068. Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo. Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità delle legge.
Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico (2).

2069. Efficacia. Il contratto collettivo deve contenere la indicazione della categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o della impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.
In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

2070. Criteri di applicazione. L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.
Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.

2071. Contenuto. Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.
Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.
Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

[2072-2076] (1).

2077. Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale. I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

2078. Efficacia degli usi. In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

2079. Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto. La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo.
Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.

2080. Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria. Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

[2081] (1).

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(1) Le parentesi quadre indicano le disposizioni implicitamente abrogate per l'avvenuta soppressione degli organi corporativi centrali (r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721) e delle associazioni sindacali fasciste (d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369).
(2) Norma dichiarata costituzionalmente illegittima da C. cost. 9 aprile 1969, n. 68, «nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico».