Libro IV
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo XXI
Del giuoco e della scommessa
1933. Mancanza di azione.
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.
Il perdente tuttavia non puņ ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di giuoco o di scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione č ammessa in ogni caso se il perdente č un incapace.
1934. Competizioni sportive.
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.
Tuttavia il giudice puņ rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
1935. Lotterie autorizzate.
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.