1919. Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria
o su quella di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non
è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà
il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere
provato per iscritto.
1920. Assicurazione a favore di un terzo. È
valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto
di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata
all'assicuratore, o per testamento, essa è efficace anche
se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale
a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel
testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio
ai vantaggi dell'assicurazione.
1921. Revoca del beneficio. La designazione del
beneficiario è revocabile con le forme con le quali può
essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può
tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né
dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato
di voler profittare del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca,
questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al
contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del
contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate
per iscritto all'assicuratore.
1922. Decadenza dal beneficio. La designazione
del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora
il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.
Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta
a titolo di liberalità, essa può essere revocata
nei casi previsti dall'articolo 800.
1923. Diritti dei creditori e degli eredi. Le
somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario
non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative
alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori
e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione
delle donazioni.
1924. Mancato pagamento dei premi. Se il contraente
non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può
agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal
giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica
anche se il premio è ripartito in più rate, fermo
restando il disposto dei primi due commi dell'articolo 1901; in
tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza
previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni
dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i
premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano
le condizioni per il riscatto dell'assicuratore o per la riduzione
della somma assicurata.
1925. Riscatto e riduzione della polizza. Le
polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto
e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato
sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore
di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.
1926. Cambiamento di professione dell'assicurato.
I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato
non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non
aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose
fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe
consentito l'assicurazione.
Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato
di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore
avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato,
il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione
del minore premio convenuto in confronto di quello che sarebbe
stato stabilito.
Se l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore,
questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far
cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata
o elevare il premio.
Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in
uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni
successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.
Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto è
risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo
al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato
al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla
proposta dell'assicuratore.
Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti
possono farsi anche mediante raccomandata.
1927. Suicidio dell'assicurato. In caso di suicidio
dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla
stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto
al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata
sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non
sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è
cessata.
1928. Prova. I contratti generali di riassicurazione
relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati
per iscritto.
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali
e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere
provati secondo le regole generali.
1929. Efficacia del contratto Il contratto di riassicurazione
non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve
le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della
massa degli assicurati.
1930. Diritto del riassicurato in caso di liquidazione
coatta amministrativa. In caso di liquidazione coatta
amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare
integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva
la compensazione con i premi e gli altri crediti.
1931. Compensazione dei crediti e debiti. In
caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore
o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della
liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più
contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.
1932. Norme inderogabili. Le disposizioni, degli
articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma,
1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo
comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate
se non in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato
sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di
legge.