Libro IV
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo I
Della rendita perpetua
1861. Nozione.
Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
1862. Norme applicabili.
L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita.
L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione.
1863. Rendita fondiaria e rendita semplice.
È fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. È semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.
1864. Garanzia della rendita semplice.
La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile; altrimenti il capitale è ripetibile.
1865. Diritto di riscatto della rendita perpetua.
La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.
Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.
Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l'anno. Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.
1866. Esercizio del riscatto.
Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale.
Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
1867. Riscatto forzoso.
Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto:
1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita;
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.
1868. Riscatto per insolvenza del debitore.
Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.
1869. Altre prestazioni perpetue.
Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.
1870. Ricognizione.
Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente.
1871. Rendite dello Stato.
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.
Capo XIX
Della rendita vitalizia
1872. Modi di costituzione.
La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.
La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.
1873. Determinazione della durata.
La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.
1874. Costituzione a favore di più persone.
Se la rendita è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.
1875. Costituzione a favore di un terzo.
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione.
1876. Rendita costituita su persone già defunte.
Il contratto è nullo se la rendita è costituita per la durata della vita di persona, che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere.
1877. Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso.
Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.
1878. Mancanza di pagamento delle rate scadute.
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.
1879. Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta.
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate.
Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.
1880. Modalità del pagamento della rendita.
La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita.
Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.
1881. Sequestro o pignoramento della rendita.
Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.