Libro IV
Delle obbligazioni
Titolo II
Dei contratti in generale
Capo XII
Dell'annullabilità del contratto
Sezione I
Dell'incapacità
1425. Incapacità delle parti.
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.
1426. Raggiri usati dal minore.
Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto.
Sezione II
Dei vizi del consenso
1427. Errore, violenza e dolo.
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o
carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le
disposizioni seguenti.
1428. Rilevanza dell'errore.
L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è
riconoscibile dall'altro contraente.
1429. Errore essenziale.
L'errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra
una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in
relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro
contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del
consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o
principale del contratto.
1430. Errore di calcolo.
L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a
rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato
determinante del consenso.
1431. Errore riconoscibile.
L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle
circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona
di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
1432. Mantenimento del contratto rettificato.
La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se,
prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo
in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella
intendeva concludere.
1433. Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione.
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in
cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata
inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato
incaricato.
1434. Violenza.
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da
un terzo.
1435. Caratteri della violenza.
La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona
sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e
notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla
condizione delle persone.
1436. Violenza diretta contro terzi.
La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male
minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un
discendente o ascendente di lui.
Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto
è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del
giudice.
1437. Timore riverenziale.
Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.
1438. Minaccia di far valere un diritto.
La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del
contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
1439. Dolo.
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da
uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non
avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile
se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
1440. Dolo incidente.
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto
è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni
diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.
Sezione III
Dell'azione di annullamento
1441. Legittimazione.
L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.
L'incapacità del condannato in stato di interdizione legale può essere
fatta valere da chiunque vi ha interesse.
1442. Prescrizione.
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.
L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.
1443. Ripetizione contro il contraente incapace.
Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.
1444. Convalida.
Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.
La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.
1445. Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi.
L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
1446. Annullabilità nel contratto plurilaterale.
Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.