1372. Efficacia del contratto. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che
per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
1373. Recesso unilaterale.
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto,
tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può
essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto
per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è
eseguita.
È salvo in ogni caso il patto contrario.
1374. Integrazione del contratto. Il contratto
obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso,
ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge,
o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
1375. Esecuzione di buona fede. Il contratto
deve essere eseguito secondo buona fede.
1376. Contratto con effetti reali. Nei contratti
che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà
di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di
un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto,
la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano
per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
1377. Trasferimento di una massa di cose. Quando
oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose,
anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente,
ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere
numerate, pesate o misurate.
1378. Trasferimento di cosa determinata solo nel genere.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate
solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione
fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi
di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro,
l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore
o allo spedizioniere.
1379. Divieto di alienazione. Il divieto di alienare
stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti e non è
valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo
e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
1380. Conflitto tra più diritti personali di godimento.
Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti
un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il
godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il documento, è
preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.
1381. Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo.
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è
tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta
di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
1382. Effetti della clausola penale. La clausola,
con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo
nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata
prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione
promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità
del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
1383. Divieto di cumulo. Il creditore non può
domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa
non è stata stipulata per il semplice ritardo.
1384. Riduzione della penale. La penale può
essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale
è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale
è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse
che il creditore aveva all'adempimento.
1385. Caparra confirmatoria. Se al momento della
conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo
di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre
cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere
restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra
può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente
è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può
recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce
domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento
del danno è regolato dalle norme generali.
1386. Caparra penitenziale. Se nel contratto
è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe
le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del
recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire
il doppio di quella che ha ricevuta.