Libro IV
Delle obbligazioni
Titolo I
Delle obbligazioni in generale
Capo VII
Di alcune specie di obbligazioni
Sezione I
Delle obbligazioni pecuniarie
1277. Debito di somma di danaro.
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
1278. Debito di somma di monete non aventi corso legale.
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.
1279. Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale.
La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
1280. Debito di specie monetaria avente valore intrinseco.
Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
1281. Leggi speciali.
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.
Sono salve le disposizioni particolari concernenti pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
1282. Interessi nelle obbligazioni pecuniarie.
I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.
1283. Anatocismo.
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
1284. Saggio degli interessi.
Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Sezione II
Delle obbligazioni alternative
1285. Obbligazione alternativa.
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.
1286. Facoltà di scelta.
La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.
La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.
Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.
1287. Decadenza dalla facoltà di scelta.
Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.
Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.
Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice.
1288. Impossibilità di una delle prestazioni.
L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.
1289. Impossibilità colposa di una delle prestazioni.
Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.
Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.
1290. Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni.
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.
1291. Obbligazione con alternativa multipla.
Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.
Sezione III
Delle obbligazioni in solido
1292. Nozione della solidarietà.
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti
per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere
costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di
uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha
diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e
l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti
i creditori.
1293. Modalità varie dei singoli rapporti.
La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano
tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto
con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.
1294. Solidarietà tra condebitori.
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non
risulta diversamente.
1295. Divisibilità tra gli eredi.
Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno
dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle
rispettive quote.
1296. Scelta del creditore per il pagamento.
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori
in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda
giudiziale.
1297. Eccezioni personali.
Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni
personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le
eccezioni personali agli altri creditori.
1298. Rapporti interni tra debitori o creditori solidali.
Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi
debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta
nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
1299. Regresso tra condebitori.
Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per
contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il
pagamento.
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel
cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.
1300. Novazione.
La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli
altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a
uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di
quest'ultimo.
Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la
novazione ha effetto verso gli altri solo per la parte del primo.
1301. Remissione.
La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli
altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto
verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il
credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del
quale ha consentito la remissione.
Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera
il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.
1302. Compensazione.
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il
credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di
quest'ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in
compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma
solo per la parte di questo.
1303. Confusione.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di
debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue
per la parte di quel condebitore.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di
creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.
1304. Transazione.
La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non
produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di
volerne profittare.
Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il
debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri
creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.
1305. Giuramento.
Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno
dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido
al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal
debitore o uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:
il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato
dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri
condebitori o concreditori;
il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato
dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha
deferito o a colui al quale è stato deferito.
1306. Sentenza.
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido,
o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro
gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata
sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono
farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che
questi può opporre a ciascuno di essi.
1307. Inadempimento.
Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa
imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono
liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della
prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del
danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
1308. Costituzione in mora.
La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto
riguardo agli altri, salvo il disposto dell'articolo 1310.
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in
solido giova agli altri.
1309. Riconoscimento del debito.
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non
ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti
di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
1310. Prescrizione.
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro
uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido
interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto
riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o
di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri.
Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso
contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.
La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non
ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei
creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha
rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori
liberati in conseguenza della prescrizione medesima.
1311. Rinunzia alla solidarietà.
Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei
debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.
Rinunzia alla solidarietà:
1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte
di lui senza alcuna riserva;
2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori
per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata
pronunciata una sentenza di condanna.
1312. Pagamento separato dei frutti o degli interessi.
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei
frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde
contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi
scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
1313. Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà.
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei
debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è
ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che
era stato liberato dalla solidarietà.
Sezione IV
Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
1314. Obbligazioni divisibili.
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
1315. Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore.
Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.
1316. Obbligazioni indivisibili.
L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.
1317. Disciplina delle obbligazioni indivisibili.
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
1318. Indivisibilità nei confronti degli eredi.
L'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.
1319. Diritto di esigere l'intero.
Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione della intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.
1320. Estinzione parziale.
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un' altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.
La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.