CODICE CIVILE

Libro I
Delle persone e della famiglia

Titolo VI
Del matrimonio

Capo II
Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato


82. Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico. Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia (1).

83. Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato. Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio (2).


(1) V. legge 27 maggio 1929, n. 810 e legge 27 maggio 1929, n. 847, nonché successivamente art. 8 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121.
(2) V. legge 24 giugno 1929, n. 1159.