CAPO IX
Disposizioni Transitorie e Finali ed Abrogazioni
Art. 40 - Comunicazioni al garante
- Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione
a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre
1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41 - Disposizioni transitorie
- Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13
e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il
consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati
personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore
della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di
tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative
alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente
legge.
- Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio
1998 le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate
dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti
di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui
agli articoli 22 e 24, nonchè per quelli di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno
1998.
- Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2,
devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso
di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera
tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15,
comma 1.
- Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti ivi previsti.
- Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22,
comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche
in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione
al Garante.
- 6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla
elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del
Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei
ricorsi di cui all'articolo 29.
- Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione
del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione
e fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28,
comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono
essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.
- bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative
e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma
2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.
Art. 42 - Modifiche a disposizioni vigenti
- L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121, è sostituito
dal seguente: "Art. 10 - Controlli 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei
dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
- I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate
nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso
di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne
dà notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
- La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione
in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione
o trasformazione in forma anonima.
- Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità,
dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
- Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che
lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione
di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale
del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere
gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile.
- Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, è sostituito dal seguente: "1. È istituita l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata "Autorità"
ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia
e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
- Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, è sostituito dal seguente: " 1. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione
del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed
economico e l'ordinamento delle carriere, nonchè la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere
conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere
emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale
del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo
che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando
il limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano
altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2,
così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di
incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998".
- Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre
1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati"
sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
Art. 43 - Abrogazioni
- Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili
con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo
8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1. aprile 1981,
n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di
cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro
dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale
informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo
8 della legge n. 121 del 1981.
- Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, nonchè, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni,
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonchè le vigenti
norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli
archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge
che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di
trattamento di taluni dati personali.
- Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e),
della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di
dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera
a), della legge 1. aprile 1981, n. 121.
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