CAPO VIII
Sanzioni
Art. 34 - Omessa o infedele notificazione
- Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte
dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete
o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi
a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo
16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.
Art. 35 - Trattamento illecito di dati personali
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la
reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione
o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di
cui all'articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni.
- Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione
è da uno a tre anni.
Art. 36 - Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza
dei dati
- Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie
a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle
disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva
nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.
- Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica
la reclusione fino ad un anno.
Art. 37 - Inosservanza dei provvedimenti del garante
- Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo
29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
Art. 38 - Pena accessoria
- La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge
importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39 - Sanzioni amministrative
- Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32,
comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
- La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23,
comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
- L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
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