CAPO VII
Garante per la Protezione dei Dati Personali
Art. 30 - Istituzione del garante
- E' istituito il Garante per la protezione dei dati personali.
- Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione.
- Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica
con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente,
il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra
persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta
competenza nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo
la presenza di entrambe le qualificazioni.
- Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico
il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, nè essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche
elettive.
- All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni
o magistrati in attività di servizio; se professori universitari
di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
- Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione
non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate,
con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura
tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31 - Compiti del garante
- 1. Il Garante ha il compito di:
| a. |
istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla
base delle notificazioni ricevute; |
| b. |
controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle
norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione; |
| c. |
segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti; |
| d. |
ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle
associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di
legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai
sensi dell'articolo 29; |
| e. |
adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti; |
| f. |
vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento; |
| g. |
denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue
funzioni; |
| h. |
promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici
di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne
la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne
la diffusione e il rispetto; |
| i. |
curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano
la materia e delle relative finalità, nonchè delle misure di sicurezza
dei dati di cui all'articolo 15; |
| l. |
vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne
il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque,
delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare,
vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante
per uno o più interessati; |
| m. |
segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi
richiesti dall'evoluzione del settore; |
| n. |
predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo
stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento
e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello
cui si riferisce; |
| o. |
curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata
a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima; |
| p. |
esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4
e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono
ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolament |
- Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano
il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari
e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dalla presente legge.
- Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo,
è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine
di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove
opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro
mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente
nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni.
- Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente
articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
- Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a
tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro
organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione
di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno;
possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato
addetto all'altro organo.
- Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra
il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore
creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione
e l'editoria.
Art. 32 - Accertamenti e controlli
- Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere
al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi
di fornire informazioni e di esibire documenti.
- Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo
del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei
dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento
o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo
controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di
altri organi dello Stato.
- Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione
del presidente del tribunale competente per territorio in relazione
al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla
richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità
di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3.
- I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
- Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
- Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti
sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante.
Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge
o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile
le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione.
Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo
è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo
che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della
legge 1. aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42,
comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza
dello Stato.
- Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora
risulti necessario in ragione della specificità della verifica,
il membro designato può farsi assistere da personale specializzato
che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli
atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali
da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente
e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle
funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo
ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti
dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti
relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma
1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e
dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del
Garante.
Art. 33 - Ufficio del Garante
- Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori
ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui
servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto
di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura
non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante
medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati
ordinari o amministrativi.
- Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste
a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria
è soggetto al controllo della Corte dei conti.
- Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio
del Garante, nonchè quelle dirette a disciplinare la riscossione
dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro,
di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del
Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste
le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare,
nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto
del contraddittorio tra le parti interessate, nonchè le norme
volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 13, nonchè della notificazione di cui all'articolo
7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema.
Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è
reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso
tale termine il regolamento può comunque essere emanato.
- Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti,
i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
- Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può
avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica
e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie
previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità,
ad enti pubblici convenzionati.
- Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati
e ad operazioni di trattamento.
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