CAPO VI
Tutela Amministrativa e Giurisdizionale
Art. 29 - Tutela
- I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti
valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità
giudiziaria.
- Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può
essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla
richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione
del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
- Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio,
l'espletamento di perizie.
- Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato
il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando
le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando
un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato
senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del
Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni
dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
- Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre
in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei
dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del
trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se,
entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di
cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
- Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al
comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione
al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine
di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione
del provvedimento.
- Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di
cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
e), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento.
Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso
per cassazione.
- Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano,
comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria.
- Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione
dell'articolo 9.
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