CAPO IV
Trattamento di Dati Particolari
Art. 22 - Dati sensibili
- I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
- Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale
a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
- Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo
se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano
specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
- I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione
del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari
a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti
di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità
di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 43, comma 2
Art. 23 - Dati inerenti alla salute
- Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente
ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento
di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato.
Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività,
in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può
avvenire previa autorizzazione del Garante.
- I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare.
- L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi
di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati
con l'autorizzazione.
- La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è
vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 24 - Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686
del codice di procedura penale
- Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del
codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato
da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante
che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art. 25 - Trattamento di dati particolari nell'esercizio della
professione di giornalista
- Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando
il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed
in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica
il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi
previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità
del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza
l'autorizzazione del Garante.
- Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo
al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo,
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che
preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate
alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti
a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
- Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia
di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva
dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice
secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione
delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante
può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettera l).
- Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli
articoli 22 e 24.Il codice può prevedere forme semplificate per
le informative di cui all'articolo 10.
- bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio
della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti
effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o
nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei
finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
Art. 26 - Dati concernenti persone giuridiche
- Il trattamento nonchè la cessazione del trattamento di dati concernenti
persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
- Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non
si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
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