CAPO X
Copertura Finanziaria ed Entrata in vigore
Art. 44 - Copertura finanziaria
- All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a
decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire
4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli
anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per
gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per
gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45 - Entrata in vigore
- La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere
dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti
di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.
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